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RASSEGNA STAMPA - 2004

Approvato il decreto presidenziale che convoca i comizi elettorali per Europee ed Amministrative (15 aprile 2004)
Election days il 12 e 13 giugno
di Neomisio Bonaventura
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto presidenziale che convoca i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Le operazioni elettorali avranno luogo nel pomeriggio di sabato 12 giugno (dalle 15 alle 22) e nell'intera giornata di domenica 13 giugno 2004 (dalle 7 alle 22).
Negli stessi giorni si svolgeranno anche le elezioni amministrative. Le procedure organizzative dell’”election day” verranno stabilite con decreto del Ministro dell’Interno in attuazione della legge appena approvata dal Parlamento.
L'election day consente, quindi, l'accorpamento di voto europeo ed amministrativo e, secondo il governo, dovrebbe permettere di economizzare tempi e risorse.
Nel frattempo, la Camera il 7 aprile ha approvato in via definitiva la legge che introduce le nuove disposizioni per le elezioni europee. Il provvedimento era stato approvato dal Consiglio dei ministri del 20 febbraio scorso.
La legge, che ha già avuto il via libera del Senato, e' stata votata dalla Camera senza modifiche; tra l'altro, introduce nuove disposizioni:
in materia di incompatibilità;
sull'osservanza delle pari opportunità nella composizione delle liste elettorali;
sull'istituzione dell'election day;
sulle tre preferenze per le elezioni europee.

Articolo 1: prevede nuove incompatibilità del mandato europeo, con le cariche elettorali di consigliere regionale, presidente di Provincia, sindaco di comune con popolazione superiore a 15mila abitanti.
Articolo 3:
al 1° comma dice che "Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà.
Articolo 5: L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze.