Sentenza del Tar aquilano
Variante del Prg: valide le modifiche della Provincia
di Neomisio Bonaventura |
(10 febbraio 2004)
- INTRODACQUA - Il Tribunale Amministrativo
Regionale dell'Aquila con sentenza del 30 gennaio ha respinto i due ricorsi
presentati separatamente dal Comune di Introdacqua e da tre cittadini
proprietari di terreni nel paese sulle modifiche da parte della Provincia
dell'Aquila alla variante generale al Piano Regolatore.
I due ricorsi erano stati riuniti dai giudici
amministrativi vista l'unitarietà della vicenda. Il TAR ha in parte respinto
i due ricorsi e in parte li ha dichiarati improcedibili per sopravvenuto
difetto d'interesse.
I tre ricorrenti erano patrocinati
dall'avvocato Giuseppe Giammarco; scontro tra due big del diritto
amministrativo per i rappresentanti dei due Enti: il Comune era patrocinato
dall'avvocato Marcello Russo (che ha avuto la peggio) e la Provincia
dell'Aquila dall'avvocato Franco Gaetano Scoca di Roma.
Il Consiglio Comunale aveva adottato la variante generale al PRG con
delibera comunale n° 38 del 29.10.1997.
Dopo le
decisioni sulle 87 osservazioni presentate, gli atti della variante venivano
trasmessi alla Provincia con nota n° 4178 del 18.9.1998.
Il Consiglio provinciale, con provvedimento n° 42 del 26.7.2001 approvava la
variante generale con prescrizioni, stralci e statuizioni di cui al parere
del C.R.T.A n° 17/2 del 2.7.2001.
Il Consiglio comunale controdeduceva con atto n° 28 del 26.10.2001,
rilevando che essendo decorso il termine di 180 giorni dal ricevimento del
Piano da parte della Provincia, lo stesso doveva intendersi tacitamente
approvato per silenzio-assenso, ex art. 11.1.2. della Legge regionale n°
18/1983 ; rilevava altresì che le modifiche apportate dalla Provincia
esulavano da quelle consentite dall’articolo 3 della legge n° 765/1967,
formulando ulteriori considerazioni.
La Provincia dell'Aquila approvava definitivamente la variante con delibera
del C.P. n° 98 del 21.11.2002, apportando sostanziali modifiche e prescrizioni.
Contro queste modifiche, il Comune di
Introdacqua aveva avanzato ricorso (n° 172/2003) al TAR dell'Aquila. Tre
persone avevano invece avanzato ricorso per proprio conto contro le stesse
modifiche ma anche contro il Comune per l'annullamento della
deliberazione n°
28/2001 del Consiglio comunale di Introdacqua con cui erano state formulate
le controdeduzioni alle osservazioni della Provincia dell’Aquila.
Riepilogando, veniva chiesto l'annullamento: della delibera del Consiglio
provinciale dell’Aquila n° 98 del 26.11.2002 di definitiva approvazione
della variante al PRG del Comune di Introdacqua adottata con deliberazione
n° 28 del Consiglio Comunale del 26.10.2001; della delibera n° 42 del 26
luglio 2001 del Consiglio provinciale dell’Aquila di approvazione con
stralci e prescrizioni della deliberazione comunale n° 14 del 14 maggio
1998 di adozione della variante generale al PRG; della circolare della
Provincia dell’Aquila, Settore Urbanistica e Pianificazione, n° 17517 del 4
luglio 2000;
dei pareri del
C.R.T.A. - SUP n° 17/2 del 2.7.2001 e n° 27/1 del 7.10.2002, n° 27/1, e
della nota regionale n° 3525 del 18.4.2000.
Nel ricorso dei tre cittadini (il n° 272/2003) veniva chiesto anche
l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Introdacqua n°
28 del 26.10.2001 di controdeduzioni alle osservazioni della Provincia
dell’Aquila.
Per i giudici del TAR dell'Aquila,
l'iniziativa delle controdeduzioni assunte dal Comune hanno dato validità
all'azione della Provincia: in pratica, il Comune
ha prestato
acquiescenza al modulo procedimentale di cui all’articolo 11 della Legge
regionale 18/1983 che poi ha rimesso in discussione col ricorso. Rilevata
inoltre l’omessa tempestiva impugnazione della
deliberazione provinciale n° 42 del 26.7.2001, valida "in quanto inoppugnata
e inoppugnabile". Non ha rilievo, quindi, la deliberazione consiliare n° 5
del 7 aprile 2003, con cui il Comune annullò il proprio atto di
controdeduzioni (la delibera n° 28/2001).
Secondo il TAR dell'Aquila, il Comune
avrebbe dovuto
ritirare "tutti gli atti della
procedura, dando luogo ex novo al procedimento dell’autoapprovazione,
mentre, nella specie, è innegabile che ha avviato e sviluppato, fino a
perfezionarlo, il modulo procedimentale di cui all'articolo 11 della L.R.18/1983; (...) confusa appare la reazione posta in essere con
il ritiro del solo atto di controdeduzioni, il cui unico effetto è, allo
stato, quello d'aver interrotto il procedimento". Insomma, "l’invio
alla Provincia della deliberazione comunale di controdeduzioni implica
sicuramente rinuncia a valersi del silenzio-assenso" avvenendo,
oltretutto, entro
i 180 giorni previsti dalla legge. |
Contesa amministrativa
davanti
al TAR
Contrapposti
alla Provincia il Comune
e tre
cittadini
di
Introdacqua

Lo stemma civico
del Comune
e, in basso,
lo stemma
della
Provincia
dell'Aquila
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La notizia vista da "Il Messaggero", cronaca di Sulmona, 10/2/2004 |
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INTRODACQUA
Variante al
Prg: il Tar respinge il ricorso del Comune
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INTRODACQUA - Il Tar
dell'Aquila ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Introdacqua e da
alcuni cittadini, proprietari di alcuni terreni, riguardante la variante al
Piano Regolatore approvata dal Consiglio comunale nel 2001. Esaminando lo
strumento urbanistico. la Provincia aveva apportato alcune modifiche
contestate dal Comune e cittadini. Secondo i giudici amministrativi, le
iniziative assunte dal Comune, come le controdeduzioni, hanno dato validità
all'azione della Provincia, nel senso che c'erano stati contatti formali
entro i famosi 180 giorni previsti dalla legge (...).
(autore: A.Man.) |
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