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RASSEGNA STAMPA - 2004

Sentenza del Tar aquilano
Variante del Prg: valide le modifiche della Provincia
di Neomisio Bonaventura

(10 febbraio 2004) - INTRODACQUA - Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila con sentenza del 30 gennaio ha respinto i due ricorsi presentati separatamente dal Comune di Introdacqua e da tre cittadini proprietari di terreni nel paese sulle modifiche da parte della Provincia dell'Aquila alla variante generale al Piano Regolatore.
I due ricorsi erano stati riuniti dai giudici amministrativi vista l'unitarietà della vicenda. Il TAR ha in parte respinto i due ricorsi e in parte li ha dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto d'interesse
.
I tre ricorrenti erano patrocinati dall'avvocato Giuseppe Giammarco; scontro tra due big del diritto amministrativo per i rappresentanti dei due Enti: il Comune era patrocinato dall'avvocato Marcello Russo (che ha avuto la peggio) e la Provincia dell'Aquila dall'avvocato Franco Gaetano Scoca di Roma.
Il Consiglio Comunale aveva adottato la variante generale al PRG con delibera comunale n° 38 del 29.10.1997.
Dopo le decisioni sulle 87 osservazioni presentate, gli atti della variante venivano trasmessi alla Provincia con nota n° 4178 del 18.9.1998.
Il Consiglio provinciale, con provvedimento n° 42 del 26.7.2001 approvava la variante generale con prescrizioni, stralci e statuizioni di cui al parere del C.R.T.A n° 17/2 del 2.7.2001.
Il Consiglio comunale controdeduceva con atto n° 28 del 26.10.2001, rilevando che essendo decorso il termine di 180 giorni dal ricevimento del Piano da parte della Provincia, lo stesso doveva intendersi tacitamente approvato per silenzio-assenso, ex art. 11.1.2. della Legge regionale n° 18/1983 ; rilevava altresì che le modifiche apportate dalla Provincia esulavano da quelle  consentite dall’articolo 3 della legge n° 765/1967, formulando ulteriori considerazioni.
La Provincia dell'Aquila approvava definitivamente la variante con delibera del C.P. n° 98 del 21.11.2002,  apportando sostanziali modifiche e prescrizioni.

Contro queste modifiche, il Comune di Introdacqua aveva avanzato ricorso (n° 172/2003) al TAR dell'Aquila. Tre persone avevano invece avanzato ricorso per proprio conto contro le stesse modifiche ma anche contro il Comune per l'annullamento della deliberazione n° 28/2001 del Consiglio comunale di Introdacqua con cui erano state formulate le controdeduzioni alle osservazioni della Provincia dell’Aquila.
Riepilogando, veniva chiesto l'annullamento: della delibera del Consiglio provinciale dell’Aquila n° 98 del 26.11.2002 di definitiva approvazione della variante al PRG del Comune di Introdacqua adottata con deliberazione n° 28 del Consiglio Comunale del 26.10.2001; della delibera n° 42 del 26 luglio 2001 del Consiglio provinciale dell’Aquila di approvazione con stralci e prescrizioni  della deliberazione comunale n° 14 del 14 maggio 1998 di adozione della variante generale al PRG; della circolare della Provincia dell’Aquila, Settore Urbanistica e Pianificazione, n° 17517 del 4 luglio 2000; dei pareri del C.R.T.A. - SUP n° 17/2 del 2.7.2001 e n° 27/1 del 7.10.2002, n° 27/1, e  della nota regionale n° 3525 del 18.4.2000.
Nel ricorso dei tre cittadini (il n° 272/2003) veniva chiesto anche l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Introdacqua n° 28 del 26.10.2001 di controdeduzioni alle osservazioni della Provincia dell’Aquila.

Per i giudici del TAR dell'Aquila, l'iniziativa delle controdeduzioni assunte dal Comune hanno dato validità all'azione della Provincia: in pratica, il Comune ha prestato acquiescenza al modulo procedimentale di cui all’articolo 11 della Legge regionale 18/1983 che poi ha rimesso in discussione col ricorso. Rilevata inoltre l’omessa tempestiva impugnazione della deliberazione provinciale n° 42 del 26.7.2001, valida "in quanto inoppugnata e inoppugnabile". Non ha rilievo, quindi, la deliberazione consiliare n° 5 del 7 aprile 2003, con cui il Comune annullò il proprio atto di controdeduzioni (la delibera n° 28/2001).

Secondo il TAR dell'Aquila, il Comune avrebbe dovuto ritirare "tutti gli atti della procedura, dando luogo ex novo al procedimento dell’autoapprovazione, mentre, nella specie, è innegabile che ha avviato e sviluppato, fino a perfezionarlo, il modulo procedimentale di cui all'articolo 11 della L.R.18/1983; (...) confusa appare la reazione posta in essere con il ritiro del solo atto di controdeduzioni, il cui unico effetto è, allo stato, quello d'aver interrotto il procedimento". Insomma, "l’invio alla Provincia della deliberazione comunale di controdeduzioni implica sicuramente rinuncia a valersi del silenzio-assenso" avvenendo, oltretutto, entro i 180 giorni previsti dalla legge.

Contesa  amministrativa
davanti
al TAR
Contrapposti
alla Provincia il Comune
e tre
cittadini
di
Introdacqua



Lo stemma civico
del Comune
e, in basso,
lo stemma
della
Provincia
dell'Aquila

 
 
 
 
 
 
 
La notizia vista da "Il Messaggero", cronaca di Sulmona, 10/2/2004  
INTRODACQUA
Variante al Prg: il Tar respinge il ricorso del Comune
 

INTRODACQUA - Il Tar dell'Aquila ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Introdacqua e da alcuni cittadini, proprietari di alcuni terreni, riguardante la variante al Piano Regolatore approvata dal Consiglio comunale nel 2001. Esaminando lo strumento urbanistico. la Provincia aveva apportato alcune modifiche contestate dal Comune e cittadini. Secondo i giudici amministrativi, le iniziative assunte dal Comune, come le controdeduzioni, hanno dato validità all'azione della Provincia, nel senso che c'erano stati contatti formali entro i famosi 180 giorni previsti dalla legge (...).  (autore: A.Man.)