Inammissibile il ricorso collettivo
presentato del GAL
"Centro Abruzzo" e dalla Comunità Montana Peligna zona F |
(4 marzo 2004) |
Piano di sviluppo locale, ok dal Tar ad "Abruzzo
Italico"
di Neomisio Bonaventura |
L'AQUILA - Ok dal Tar al Piano di sviluppo
locale presentato dal Gruppo di azione
locale (Gal) "Abruzzo Italico - Alto Sangro srl". Il Tribunale amministrativo regionale
dell'Aquila il 17 febbraio ha
respinto il ricorso presentato dal Gal "Centro Abruzzo" promosso
dalla Comunità Montana Peligna Zona F di Sulmona contro il Gal
"Abruzzo Italico", di cui la stessa Comunità è socia.
Entrambi i Gruppi sono rappresentati da società consortili costituite ad hoc.
Il Piano di sviluppo
finanziato dalla Regione Abruzzo era stato quello del Consorzio "Abruzzo Italico-Alto sangro", che ottenne punti 283 rispetto ai 280 punti ottenuti dal
Consorzio "Centro Abruzzo": quest'ultimo aveva così impugnato gli atti, deducendo che del
GAL "Abruzzo Italico" non fa parte quella porzione di territorio ricompresa
nell’ambito della Comunità Montana Peligna; questa detta porzione di
territorio, con una popolazione di circa 25.000 abitanti, non avrebbe così essere
potuto calcolata in favore del predetto GAL, che per tale ragione doveva essere escluso
ai sensi del punto 2.3 del Programma
regionale LEADER+ 2000-2006 e del punto 1.1 del
Complemento di Programmazione.
OGGETTO DEL RICORSO.
Si chiedeva l'annullamento della
deliberazione della Giunta Regionale n° 77 del 21 febbraio 2003
e della
determinazione direttoriale n° DH/20/03 del 29 aprile 2003.
DIRITTO.
Inammissibilità: per il Tar il ricorso è inammissibile per motivi
tecnici: "E' stato prodotto ricorso collettivo, posto che il ricorrente dichiara
di agire quale rappresentante della Comunità Montana Peligna e quale referente
del Gruppo di azione locale (GAL) “Centro Abruzzo”, che non hanno posizioni
omogenee, da qui l'inammissibilità del ricorso collettivo".
Conflitto di interesse: "V’è che il Programma di sviluppo locale (PSL)
proposto dalla Società Abruzzo Italico-Alto Sangro - dicono i giudizi
amministrativi nella sentenza - e finanziato dalla Regione prevede interventi
per l’ambito territoriale della Comunità Montana ricorrente, che ha (o dovrebbe
ragionevolmente avere) interesse alla conservazione degli atti giuridici
impugnati, il che rende il ricorso inammissibile per un evidente conflitto di
interesse, non essendo spiegabile come l’ente sovracomunale possa tendere ad
invalidare atti con cui la Regione ha finanziato un programma di sviluppo di cui
è beneficiario il GAL al quale partecipa detta Comunità e che interessa il suo
territorio (significativa è la circostanza che non risulta deliberata
l’autorizzazione del ricorrente ad agire in giudizio)". Insomma: la Comunità
Montana F non dovrebbe avere interesse a ricorrere, mentre il Consorzio "Centro
Abruzzo" sì: da qui l'improponibilità del ricorso collettivo. Inoltre, il
ricorrente non aveva ricevuto la procura ad agire da parte dei partners.
Fausto Ruscitti, presidente del Gal "Abruzzo
Italico - Alto Sangro” e
Susi, presidente della Provincia dell'Aquila (ente che aveva aderito a questo
Gal) hanno espresso soddisfazione dolendosi però per lo stop dei finanziamenti causato dal ricorso alla giustizia amministrativa. Il Gal "Abruzzo
Italico" per la qualità del programma si era classificato al primo posto ottenendo
così un premio di 1 milione e mezzo di euro. |
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Abruzzo Italico s.r.l
é la società consortile che rappresenta
il Gruppo di Azione Locale Leader 2.
Ha sede nel comune
di Raiano (Aq) |
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