Per
leggere gli altri nostri articoli pubblicati sull'argomento, clicca sui link
in basso:
29/6/2004:
ICI: prime case +
0,50, + 1 per gli altri immobili
28/2/2004:
ICI, anche il modello F24 per il
pagamento
INTRODACQUA -
Dal 1° giugno si aprono i
termini per il versamento della prima rata dell'ICI, l'imposta comunale
sugli immobili.
Alla data attuale, però, leggendo i due siti nazionali ufficiali per la
consultazione delle aliquote ICI per il 2005, non risultano ancora immessi i
dati relativi al Comune di Introdacqua.
Sito Anci-Cnc: il primo sito interrogato è quello del Consorzio
Anci-Cnc (http://www.ancicnc.it/ici/ici2000.asp);
digitandolo sulla barra del browser di internet ed inserendo quindi nel
campo "Provincia" L'Aquila e nel campo "Nome Comune" Introdacqua appare come risultato la
scritta "Comune non disponibile".
Sito Finanze: stessa cosa accade digitando l'indirizzo della pagina delle
aliquote ICI del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per
le politiche fiscali (http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/ici/delibere/abruzzo.htm?anno=2005):
dopo aver scritto l'indirizzo citato e selezionato la provincia dell'Aquila ed
aver quindi cliccato su Introdacqua appare la scritta "Non ci sono dati per
il Comune selezionato".
Sito Comune: consultiamo allora il "sito ufficiale" del Comune
di Introdacqua e qui c'è la
sorpresa: non solo non appaiono i dati dell'ICI 2005, ma l'ultima (anzi l'unica)
notizia presente riguarda una conferenza del 7 febbraio 2004, 16 mesi fa.
Nei giorni scorsi abbiamo interpellato direttamente la dott.ssa Daniela Manna,
responsabile dell'Ufficio Tributi del
Comune di Introdacqua: abbiamo così saputo che le aliquote attuali sono le stesse
previste per l'anno 2004:
- il 5,50 per mille per la principale (prima
casa);
- il 6 per mille per la ordinaria (altri immobili: altre case e relative
pertinenze, terreni edificabili);
- € 130,29 la detrazione per l'abitazione principale.
ICI.
Come si versa
L’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n° 504/1992 (come modificato dall’art. 18,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la Legge finanziaria 2001),
dispone che i soggetti passivi dell’ICI devono effettuare il versamento
dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in due rate.
Prima rata: l'importo della prima rata deve essere pari al 50%
dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell’anno precedente e va versato dal 1° al 30 giugno.
Seconda rata: l'importo della seconda rata - che va
versato dal 1° al 20 dicembre - deve essere pari al saldo dell’ICI dovuta
per l’intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni
deliberate dall’ente per l’anno in corso ed è, quindi, comprensivo
dell’eventuale conguaglio sulla prima rata.
Il contribuente ha comunque la facoltà di versare l’imposta complessivamente
dovuta in un’unica soluzione, entro il termine stabilito per il pagamento
della prima rata: naturalmente, in questo caso il soggetto passivo ICI dovrà
effettuare il calcolo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota e le
detrazioni in vigore nel comune nell’anno in corso.
Il
pagamento è possibile alle Poste, nelle Banche, in Esattoria.
Esenzione dall'ICI per i terreni agricoli montani
Per i terreni agricoli montani o situati in zone collinose la
legge nazionale prevede l'esenzione dall'imposta (lettera
h) dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504/1992). |