Per
leggere i nostri articoli già pubblicati sull'argomento, clicca sui link in
basso:
25/02/2004:
Comuni montani, una legge per il
futuro?
05/04/2004: Finanziaria regionale con un
occhio ai piccoli comuni
29/09/2004:
Legge sulla montagna, il Parco d'Abruzzo a
convegno
ROMA - La Camera dei Deputati ha approvato
l’emendamento, a firma dell’on. Luigi Olivieri
ed altri, che modifica il comma 7 dell’art. 118 della Costituzione. Le
Comunità montane e tutte le altre forme associative di piccoli comuni o di
comuni montani trovano ora pieno riconoscimento costituzionale.
Il nuovo
comma 7 dell’articolo 118 della Costituzione così recita: “La legge
approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, favorisce l’esercizio in
forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle
zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia
riconosciuta ai comuni”.
Soddisfazione ha espresso l'Uncem, l'Unione
Nazionale dei Comuni e delle Comunità montane che parla di risultato
storico: per la prima
volta dopo la legge 131/2003 alle Comunità
montane e alle altre forme associative vengono riconosciute la medesima
autonomia dei comuni, con una copertura costituzionale che rende le Comunità
montane del tutto assoggettate all’ordinamento di principio dello Stato. “Il
parere favorevole - con largo consenso - della Camera all’emendamento
presentato dall’on. Olivieri, vicepresidente del gruppo parlamentare Amici
della Montagna – ha detto Enrico Borghi, presidente Uncem – è un risultato
storico che corona la battaglia che l’Uncem, insieme al gruppo parlamentare
Amici della Montagna, porta avanti da tempo e su diversi fronti e
rappresenta al tempo stesso la traduzione dell’impegno che diversi e
autorevoli rappresentanti del Governo si sono in più occasioni assunti nei
confronti delle Comunità montane. Il riconoscimento costituzionale alle
Comunità montane della stessa autonomia attribuita ai Comuni sancisce la
pari dignità delle forme associative, nel pieno esercizio del diritto di
sussidiarietà e rappresenta, nelle condizioni date, il risultato più
avanzato ottenibile". |